Servizi
Quando vi affiderete alla nostra Autoscuola San Cristoforo (con sede a Rieti) per il rinnovo della vostra patente, la consegna della licenza di guida rinnovata potrà essere effettuata all’indirizzo deciso dal cliente, oppure presso la nostra agenzia. Generalmente la consegna avviene solamente dopo qualche giorno dal rinnovo.
Se guidi con patente scaduta:

La consegna della patente rinnovata (generalmente dopo qualche giorno dal rinnovo) potrà essere effettuata all’indirizzo deciso dal cliente, oppure presso la nostra agenzia. In quest’ultimo caso sarete avvisato attraverso un sms o telefonata.
Potete contattarci componendo il seguente recapito telefonico: 0746 200235. Potete inviarci una mail a: sancristoforoautoscuola@gmail.com. Tutto il nostro staff vi aspetta nella nostra sede in via degli Elci, 23 a Rieti.
Vi consigliamo di verificare la scadenza della vostra patente. Potete rinnovarla adesso, anche se scadrà fra quattro mesi! Meglio agire subito, non pensandoci più e guidare in sicurezza!
Lezioni di teoria (patente AM, A e B)

Lezioni i teoria patenti professionali e CQC

A seconda delle disponibilità del richiedente, possiamo fornire tutto il materiale necessario alla sua preparazione; saranno infatti a Vostra disposizione testi, quiz,app e videolezioni e tanto altro materiale. Saremo a vostra disposizione per aiutarvi nelle esercitazioni anche da casa su dispositivi mobili (Android e Ios).
Lezioni di guida

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, vi invitiamo a raggiungere la nostra sede a Rieti. Per fissare un appuntamento potete contattarci al seguente recapito telefonico: 0746 200235.
Lezioni corsi di teoria patenti professionali e CQC

A seconda delle disponibilità del richiedente, possiamo fornire tutto il materiale necessario alla sua preparazione; saranno infatti a Vostra disposizione testi, quiz,app e videolezioni e tanto altro materiale. Saremo a vostra disposizione per aiutarvi nelle esercitazioni anche da casa su dispositivi mobili (Android e Ios).

Documentazione
- ricevuta di pagamento della visita medica con costi e modalità diverse a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare
- attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001(bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
- attestazione di versamento di €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
- una foto recente formato tessera
Duplicati patente

Nel caso di smarrimento, furto, distruzione della patente occorre fare la denuncia agli organi di polizia e ottenere un duplicato del documento.
Denuncia agli organi di polizia
L'intestatario del documento deve fare la denuncia agli organi di Polizia entro 48 ore. Se la denuncia è stata presentata all'estero deve essere ripetuta in Italia.
Al momento della denuncia l'organo di Polizia verifica se il documento è duplicabile direttamente senza richieste ulteriori da parte dell'utente oppure se il duplicato dovrà essere richiesto dall'interessato ad un Ufficio motorizzazione civile. In ogni caso viene rilasciato un permesso provvisorio necessario per poter guidare. Il permesso provvisorio è valido solo in Italia.
Dal momento del rilascio del permesso provvisorio, la patente identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.
Se, al momento della denuncia, la patente risulta "duplicabile" occorre presentare all'organo di Polizia 2 fotografie uguali, formato tessera: l'organo di polizia invia la richiesta di duplicato al Ministero e rilascia un permesso provvisorio di guida.
Successivamente il nuovo documento viene spedito all'indirizzo di residenza dell'intestatario con posta assicurata, al costo di € 10,20 più le spese postali da pagare al postino che effettua la consegna.
Se il duplicato non arriva entro 45 giorni dal permesso provvisorio rilasciato dell'organo di Polizia, occorre contattare il numero verde 800232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14.
- Se la patente risulta "non duplicabile" al momento della denuncia
- Se, dopo il tentativo di consegna, l'Ufficio postale ha restituito il duplicato della patente al Ministero per errori nell'indirizzo del destinatario o per compiuta giacenza postale
Richiesta duplicato patente per smarrimento, furto, distruzione
Documentazione
- domanda su modello TT 2112 disponibile:
- denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente (la denuncia presentata alle Autorità estere deve comunque essere reiterata agli organi di polizia italiani)
- attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- originale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dagli organi di polizia.

La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.
CONVERSIONE PATENTE COMUNITARIA
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia. Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
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Richiesta conversione patente comunitaria
Documentazione
- domanda su modello TT 2112 disponibile presso i nostri uffici
- attestazione di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- attestazione di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato disponibile presso la nostra sede
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
- codice fiscale in originale e in fotocopia
Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, naturalmente allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della stessa.
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
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CONVERSIONE PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
- Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
- Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
- Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
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Richiesta conversione patente non comunitaria
Documentazione
- domanda su modello TT 2112 disponibile
- attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
Declassamento/Riclassificazione patente

- passaggio da patente normale a patente speciale e viceversa
- rinuncia ad una patente superiore (C/CE o D/DE)
- raggiungimento dei limiti di età per la patente D/DE
La presentazione del certificato medico è obbligatoria per:
- patente scaduta
- patente che scade entro 6 mesi dalla presentazione della pratica
- modifica della categoria a seguito di vista medica
Perché declassare la patente?
La riclassificazione diventa necessaria quando dobbiamo passare dalla patente normale ad una speciale (o viceversa) a causa dell’insorgere (o della “scomparsa”) di qualche patologia psico-fisica. In tal caso è ovviamente necessario il certificato medico per cui, nel concreto, si ha un rinnovo con declassamento incluso.
Per quale motivo invece rinunciare ad una patente superiore?
Innanzitutto se rinuncio è perché ritengo che “non mi servirà più”. I vantaggi si hanno in due situazioni specifiche:
- evitare il rinnovo ogni 5 anni e passare alla patente B che lo richiede ogni 10 (questo ragionamento vale solo se si hanno meno di 50 anni; infatti chi ne ha di più lo fa comunque ogni 5)
- evitare il rinnovo in Commissione Medica dopo i 60 anni per la patente D/DE e i 65 anni per la C/CE
Il declassamento della patente D/DE è obbligatorio superati i 60 anni (o 68 se siamo in possesso dell’apposito certificato annuale della Commissione). Raggiunti tali limiti infatti, non è più possibile guidare autobus e autosnodati per cui la riclassificazione in patente B/BE è necessaria.
Permesso Internazionale di guida

Esistono due distinti modelli di patente internazionale:
- il modello "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 1 anno
- il modello "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 3 anni
Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due.
In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di permesso internazionale di guida.
Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.
Richiesta permesso internazionale di guida
- domanda su modello TT746 (da compilare la sezione “altre richieste”)
- attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso i nostri uffici)
- marca da bollo da € 16,00
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- Fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità
Al momento della consegna del documento occorre presentare in visione la patente di guida in corso di validità.
- Via degli Elci, 23 02100 RIETI (RI)
- sancristoforoautoscuola@gmail.com
- autoscuola.sancristoforo@arubapec.it
- 0746 200235